Art. 5.
(Modificazioni della competenza).

      1. In materia di modificazioni della competenza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la revisione della disciplina della connessione, riservando sempre al giudice competente per la domanda principale la cognizione di quella riconvenzionale e di accertamento incidentale, in quanto rientranti nella competenza per valore di quel giudice, ovvero al giudice superiore la cognizione di tutta la causa, ferma la competenza territoriale determinata in base alla domanda principale e la competenza per valore del giudice adito in presenza di eccezione di compensazione;

          b) razionalizzare la disciplina della litispendenza, tenendo conto dei princìpi contenuti nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, e successive modificazioni, ed adeguandola, quanto alla valutazione della competenza, alla disciplina della continenza.